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Il nostro Statuto
Articolo 1
Istituzione
Il giorno 5 del mese di settembre dell'anno 2004 viene istituita l'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, nella forma di associazione privata di fedeli, senza scopo di lucro, a norma dei Canoni 298 e seguenti.
Articolo 2
Principi Fondamentali
L'Associazione si fonda sui seguenti principi e scopi:
Vigilare e proteggere la reliquia del Sacro Cingolo nei giorni in cui si svolge la cerimonia dell'Ostensione e ogni volta che la presenza dei “Cavalieri” e delle “Dame” sia necessaria a tale scopo.
Conservare e divulgare la storia e gli alti valori della reliquia mariana.
Rafforzare nei suoi membri i principi e la pratica della vita cristiana, con particolare riferimento al culto e all'insegnamento mariano.
Estraneità a qualsiasi movimento, partito, o manifestazione di carattere politico.
Articolo 3
Consigliere spirituale
Ai sensi del Canone 324, l'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sceglie di avvalersi di un Consigliere Spirituale. Il Consigliere Spirituale viene nominato dal Vescovo della Diocesi di Prato scegliendo tra tre sacerdoti, esercitanti legittimamente il ministero nella Diocesi di Prato, indicati dall'Assemblea Generale, che verrà appositamente convocata ogni volta che sarà necessario ai fini del presente articolo.
Il Consigliere Spirituale, all'atto della nomina da parte del Vescovo, diviene membro di diritto dell'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, col grado di “Ufficiale”.
Articolo 4
Ammissione all'Associazione e Noviziato
Possono entrare a far parte dell'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano fedina penale immacolata, che siano di fede cattolica, che abbiano ricevuto il sacramento della Santa Cresima e che osservino nella vita una condotta moralmente e cristianamente esemplare.
La domanda di ammissione deve essere vagliata dal Consiglio di Disciplina. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga respinta, la stessa non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Nel caso in cui la domanda di ammissione venga approvata, il Consiglio di Disciplina, contestualmente all'ammissione, ammetterà il candidato al periodo di Noviziato, ne stabilirà la durata e nominerà un Precettore al quale verrà affidato il candidato.
Il periodo di Noviziato inizia in occasione di una delle cerimonie di Promozione, Investitura e Noviziato, che si svolgono in concomitanza con una delle cerimonie ordinarie dell'Ostensione del Sacro Cingolo: Natività di Maria; Natale; Pasqua; Primo Maggio; Assunzione di Maria.
Il periodo di Noviziato avrà una durata minima di due mesi e massima di sei mesi. Alla conclusione di detto periodo, il Consiglio di Disciplina delibera sull'ammissione del novizio all'Associazione, sentito il precettore. Nel caso in cui il novizio non venga ammesso all'Associazione, egli non potrà ripresentare domanda di ammissione prima di dodici mesi dal giorno in cui non è stato ammesso all'Associazione. Nel caso in cui venga ammesso all'Associazione, il novizio entrerà col grado di “Cavaliere” se maschio, col grado di “Dama” se femmina e la sua investitura avverrà nella Cerimonia di Investitura, di cui al comma tre del presente articolo, più prossima al giorno dell'ammissione.
Fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il Gran Maestro ha facoltà, sentito il parere vincolante del Consiglio di Disciplina, di ammettere all'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, col titolo onorifico di “Cavaliere Onorario” se uomo, o di “Dama Onoraria” se donna, chiunque si sia eccezionalmente distinto con comprovati atti o azioni accrescenti la conoscenza del Sacro Cingolo in tutti i suoi aspetti.
Articolo 5
Gradi dei soci
I gradi dei membri dell'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sono così ripartiti:
“Magnifico”; attribuibile solo al Gran Maestro.
“Grand'Ufficiale d'Eccellenza”; attribuibile ad un numero massimo di 12 Cavalieri e Dame.
“Grand'Ufficiale”; attribuibile ad un numero massimo di 24 Cavalieri e Dame.
“Ufficiale”;
“Cavaliere Scelto” e “Dama Scelta”.
“Cavaliere” e “Dama”.
La gerarchia dei gradi è discendente dal grado “Magnifico” al grado “Cavaliere” e “Dama”.
Articolo 6
Promozioni Ordinarie
Visto e fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, ogni socio può essere promosso al grado superiore dopo dieci anni di permanenza in un medesimo grado. La promozione verrà celebrata in una delle cerimonie di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente Statuto. Le promozioni ordinarie non sono applicabili ai fini della promozione ai gradi “Grand'Ufficiale”, “Grand'Ufficiale d'Eccellenza” e “Magnifico”.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Disciplina, di propria iniziativa o su istanza di almeno sei soci può non ammettere il socio alla promozione con apposita delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al comma due del presente articolo, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio ricorrente è un membro del Direttivo, competente a decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina.
Articolo 7
Promozioni di Merito
Su proposta di almeno sei soci, diversi dal socio candidato, o su proposta del Gran Maestro, il Consiglio di Disciplina, con apposita delibera, può ammettere ad un qualsiasi grado superiore, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto, il socio che si sia particolarmente distinto con comprovate azioni accrescenti l'onore dell'Associazione e del socio stesso. Le promozioni di merito non sono applicabili ai fini della promozione al grado “Magnifico”.
Se il socio candidato alla promozione è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
Le promozioni di cui al presente articolo verranno celebrate in una delle cerimonie di cui al comma 3 dell'articolo 4 del presente Statuto.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Disciplina, su istanza di almeno sei socio, può annullare le promozioni di cui al comma 1 del presente articolo, con apposita delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
Contro le delibere di cui ai due commi precedenti, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio ricorrente è un membro del Direttivo, competente a decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina.
Articolo 8
Retrocessioni di Grado, Sospensioni ed Espulsioni
Per mancato rispetto del presente Statuto o per comportamento lesivo dell'onore dell'Associazione, su istanza di almeno sei soci o di propria iniziativa, il Consiglio di Disciplina può, con apposita delibera, condannare un socio, secondo la gravità, a retrocessione ad un qualsiasi grado inferiore, oppure alla sospensione dall'Associazione per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi, oppure all'espulsione definitiva dall'Associazione.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al precedente comma, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio condannato è un membro del Direttivo, competente a decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina. Se sottoposto a giudizio o condannato è il Gran Maestro, competente a decidere la condanna e il ricorso è l'Assemblea Generale.
Articolo 9
Le Uniformi
Nelle cerimonie ufficiali e in tutte le occasioni decise dal Direttivo, ogni socio dovrà indossare l'uniforme dell'Associazione, secondo quanto stabilito dal Regolamento delle Uniformi, al quale si rimanda.
Articolo 10
Cessazioni
Un socio cessa di essere parte dell'Associazione per:
causa di morte;
perdita delle facoltà mentali comprovate da certificazione medica;
definitiva espulsione di cui all'articolo 8 del presente Statuto;
dimissioni volontarie.
Per le cessazioni di cui alle lettere a e b del presente articolo, il socio cessante mantiene il titolo di “Cavaliere della Madonna del Sacro Cingolo” per i maschi e il titolo di “Dama della Madonna del Sacro Cingolo” per le femmine.
Articolo 11
Soci Fondatori
Sono soci fondatori i soci che hanno ideato e costituito l'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo e hanno redatto e sottoscritto il presente Statuto.
Ad ogni socio fondatore viene attribuito il grado “Ufficiale” e il titolo di “Fondatore” se maschio, di “Fondatrice” se femmina.
Cinque di essi, per elezione da tenersi secondo quanto stabilito dall'articolo 14 del presente Statuto, sono membri del Consiglio di Disciplina.
Articolo 12
Organizzazione interna
Sono organi interni dell'Associazione:
Gran Maestro dell'Associazione.
Consiglio di Disciplina.
Direttivo.
Assemblea Generale.
Articolo 13
Gran Maestro dell'Associazione
Il Gran Maestro è il socio con il più alto grado nell'Associazione. È membro e presidente di diritto del Consiglio di Disciplina e rappresenta l'Associazione e i soci nei rapporti con l'esterno e ha la rappresentanza legale e processuale dell'Associazione. Al Gran Maestro spetta la firma di atti e provvedimenti che impegnano l'Associazione verso i terzi.
Viene eletto dall'Assemblea Generale, con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato.
La carica di Gran Maestro è incompatibile con qualsiasi altra carica, fatte salve quelle che gli sono espressamente attribuite dal presente Statuto.
In caso d'assenza o d'impedimento perduranti del Gran Maestro, il Governatore ne assume le funzioni. In caso di dimissioni del Gran Maestro o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti il proprio incarico, il Governatore convoca l'Assemblea Generale straordinaria per l'elezione del nuovo Gran Maestro, nei modi stabiliti dal presente articolo.
Articolo 14
Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina si compone di sei membri ed è formato dal Gran Maestro e da cinque soci fondatori, eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico. Il Cancelliere del Direttivo partecipa alle sedute del Consiglio di Disciplina in qualità di membro esterno, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 13 del presente Statuto, il Consiglio di Disciplina resta in carica cinque anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Nel caso di dimissioni di uno o più soci fondatori o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti il proprio incarico, il numero dei Consiglieri sarà reintegrato mediante cooptazione dei primi non eletti, cooptando, in tassativo ordine, dal primo dei non eletti, all'ultimo.
Nel caso in cui il numero totale dei soci fondatori non risulti sufficiente per la reintegrazione del Consiglio di Disciplina, il Gran Maestro convoca l'Assemblea Generale straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio; in questo caso i cinque membri elettivi del Consiglio di Disciplina saranno eletti tra i soci con grado “Grand'Ufficiale” e “Grand'Ufficiale d'Eccellenza”.
Le eventuali dimissioni del Gran Maestro da membro del Consiglio di Disciplina sono da considerarsi equiparate alle dimissioni di cui al comma 3 del precedente articolo.
Il Consiglio di Disciplina è titolare di tutte le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
Il Consiglio di Disciplina si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Gran Maestro lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato dal Gran Maestro. Il verbale è sottoscritto dal Gran Maestro e dal Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo.
Le riunioni del Consiglio di Disciplina sono indette dal Gran Maestro mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal Gran Maestro o, in caso d'assenza di questi, dal più alto in grado, o, a parità di grado, dal più anziano tra i presenti.
Il Consiglio di Disciplina delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Gran Maestro.
Articolo 15
Direttivo
Il Direttivo è formato da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale, con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Direttivo ha il compito di gestire e coordinare tutte le attività dell'Associazione.
Il Direttivo è costituito da:
Governatore.
Vicegovernatore.
Cancelliere.
Tesoriere.
Cerimoniere.
Il Direttivo, nella prima seduta dopo la sua costituzione, procede alla nomina, tra i suoi componenti, del Governatore e delle altre cariche. È inoltre titolare di tutti le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
In caso d'assenza o d'impedimento perduranti del Governatore, il Vicegovernatore ne assume le funzioni; in caso di dimissioni del Governatore o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti il proprio incarico, il Vicegovernatore convoca il Consiglio Direttivo per la reintegrazione numerica di questo mediante cooptazione del primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo reintegrato procede alla nomina del nuovo Governatore ai sensi del presente articolo.
Quando, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, vengano a mancare uno o due componenti, il Governatore dispone quanto necessario per la reintegrazione numerica del Direttivo mediante cooptazione del primo, ed eventualmente del secondo, dei non eletti. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Governatore o, in caso d'assenza o d'impedimento perduranti di questi, il Vicegovernatore convoca l'Assemblea Generale straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Il Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato dal Governatore. Il verbale è sottoscritto dal Governatore e dal Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo.
Le riunioni del Direttivo sono indette dal governatorato mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti il Direttivo e sono presiedute dal Governatore o, in caso d'assenza di questi, dal Vicegovernatore o, in mancanza anche di questi, da un membro designato dai presenti.
Il Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore.
Il Cancelliere svolge funzioni di segretario ed è membro di diritto del Consiglio di Disciplina.
Il Tesoriere amministra le finanze, redige e cura i libri contabili e rende notizia del proprio operato al Direttivo.
Il Cerimoniere ha il compito di coordinare ed organizzare l'allestimento di ogni cerimonia e cura l'eventuale Regolamento del Cerimoniale.
Articolo 16
Assemblea Generale
L'Assemblea Generale è composta da tutti i soci, tutti con diritto d'intervento e di voto; viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
L'Assemblea Generale può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, nei seguenti casi:
Per decisione del Direttivo;
Su richiesta, inoltrata al Governatore, di almeno un terzo dei soci;
In tutti i casi previsti dal presente Statuto.
L'Assemblea Generale è titolare di tutti le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
L'Assemblea Generale, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è convocata a cura del Governatore con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ad ogni socio mediante lettera almeno venti giorni prima della data fissata; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni e la convocazione effettuata con il mezzo più rapido ed idoneo.
L'Assemblea Generale in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea Generale in sede straordinaria è validamente costituita in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l'intervento e il voto per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; ogni socio può assumere una sola delega.
L'Assemblea Generale è presieduta dal Gran Maestro o, in caso di sua assenza o giustificato impedimento, dal Governatore o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea Generale sono redatti dal Cancelliere in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti.
L'Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo maggioranze diverse espressamente stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; quando lo Statuto lo preveda, o su decisione motivata del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare delicatezza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente dell'Assemblea sceglie due scrutatori fra i presenti.
Articolo 17
Finanze
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto d'ammissione al Noviziato nella misura fissata dal Direttivo;
dagli eventuali contributi annui ordinari, da stabilirsi ogni anno dal Direttivo. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro la data stabilita annualmente dal Direttivo;
da versamenti volontari dei soci;
da contributi di istituzioni religiose, di pubbliche amministrazioni, di istituti di credito o di persone fisiche o giuridiche;
da donazioni o lasciti di terzi o di soci.
Articolo 18
Modifiche allo Statuto
Per le modifiche al presente Statuto si applica il seguente iter:
Proposta di modifica: può essere presentata da almeno un terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci. La proposta va presentata al Consiglio di Disciplina.
Il Consiglio di Disciplina valuta la proposta di modifica e delibera l'approvazione. Se il Consiglio di Disciplina non approva la proposta, l'iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se il Consiglio approva la proposta, il Gran Maestro, entro due settimane dall'approvazione, la rende pubblica, portandola a conoscenza di tutti i soci con il mezzo più idoneo.
Trascorsi trenta giorni dall'approvazione, il Gran Maestro convoca l'Assemblea Generale, in forma straordinaria. L'Assemblea Generale delibera sulla proposta di modifica a maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Se l'Assemblea Generale non approva la proposta, l'iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se l'Assemblea Generale approva la proposta, il Gran Maestro disporrà quanto necessario per la pubblicazione, con il mezzo più idoneo per portare a conoscenza di tutti i soci il testo dello Statuto modificato.
Articolo 19
Scioglimento dell'Associazione
L'Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo ha durata dalla data dell'atto costitutivo fino a tempo indeterminato. Può essere presentata proposta di scioglimento da almeno un terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci; la proposta seguirà lo stesso iter di cui all'articolo 18 del presente Statuto, da ripetersi due volte.
Se l'Assemblea Generale non approva la proposta, l'iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se l'Assemblea Generale approva la proposta, la stessa Assemblea Generale, contestualmente all'approvazione, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto alla Diocesi di Prato.
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