Il nostro Statuto
Articolo 1 - Istituzione
Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2004 viene istituita
l’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo,
nella forma d’associazione privata di fedeli, senza scopo di
lucro, a norma dei Canoni 298 e seguenti del Diritto Canonico.
Articolo 2 - Principi Fondamentali
L’Associazione si fonda sui seguenti principi e scopi:
1. Vigilare e proteggere la reliquia del Sacro
Cingolo, nei giorni in cui si svolge la cerimonia
dell’Ostensione, e ogni volta che la presenza dei
“Cavalieri” e delle “Dame” sia necessaria a
tale scopo.
2. Conservare e divulgare la storia e gli alti valori della reliquia mariana.
3. Rafforzare nei suoi membri i principi e la pratica
della vita cristiana, con particolare riferimento al culto e
all’insegnamento mariano.
4. Estraneità a qualsiasi movimento, partito, o manifestazione di carattere politico.
Articolo 3 - Consigliere spirituale
Ai sensi del Canone 324 del Diritto Canonico, l’Associazione dei
Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sceglie di avvalersi di un
Consigliere Spirituale.
Il Consigliere Spirituale viene nominato dal Vescovo della Diocesi di
Prato scegliendo tra un minimo di cinque sacerdoti, esercitanti
legittimamente il ministero nella Diocesi di Prato, indicati
dall’Assemblea Generale, che verrà appositamente convocata
ogni volta che sarà necessario ai fini del presente articolo.
Il Consigliere Spirituale, all’atto della nomina da parte del
Vescovo, diviene membro di diritto dell’Associazione dei
Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, col grado di
“Ufficiale”.
Le domande d’ammissione dovranno essere presentate anche in copia
al Consigliere Spirituale, che può esercitare il suo veto
all’approvazione in merito alla domanda presentata per non
veridicità della stessa.
Ad esso è affidata la cura e la preparazione spirituale di tutti
i soci tramite lezioni periodiche, incontri e preparazione approfondita
dei tutori.
Il Consigliere Spirituale può, a sua discrezione con il
benestare del Vescovo, avvalersi dell’aiuto di due sacerdoti in
qualità di Confessori, esercitanti legittimamente il ministero
nella Diocesi di Prato.

Articolo 4 - Ammissione all’Associazione e Noviziato
Possono entrare a far parte dell’Associazione dei Cavalieri della
Madonna del Sacro Cingolo coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno d’età, che abbiano fedina penale immacolata, che
siano di fede cattolica, che abbiano ricevuto il sacramento della Santa
Cresima e che osservino nella vita una condotta moralmente e
cristianamente esemplare.
La domanda d’ammissione, avallata da un/a Cavaliere o Dama
presentatore/rice, deve essere vagliata dal Consiglio di Disciplina.
Nel caso in cui la domanda d’ammissione venga respinta, la stessa
non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in
cui è stata respinta. Nel caso in cui la domanda
d’ammissione venga approvata, il Consiglio di Disciplina,
contestualmente all’ammissione, ammetterà il candidato al
periodo di Noviziato, ne stabilirà la durata e nominerà
un Precettore al quale verrà affidato il candidato.
Il periodo di Noviziato inizia in occasione di una delle cerimonie di
Promozione, che si svolgono in concomitanza con una delle cerimonie
ordinarie dell’Ostensione del Sacro Cingolo: Natività di
Maria; Natale; Pasqua; Primo Maggio; Assunzione di Maria.
Il periodo di Noviziato avrà una durata minima di sei mesi e
massima di dodici mesi, tale periodo sarà stabilito
contestualmente all’ammissione al noviziato del candidato; se
ciò non fosse il periodo è stabilito d’ufficio
nella durata massima. Alla conclusione di detto periodo, il Consiglio
di Disciplina delibera sull’ammissione del/la Novizio/a
all’Investitura, sentito il precettore. Nel caso in cui il
novizio non venga ammesso all’Investitura, egli continuerà
il periodo di noviziato fino a che non gli sia riconosciuta
l’ammissione suddetta. Nel caso in cui venga ammesso
all’Investitura, il/la Novizio/a sarà detto
“Aspirante Cavaliere” se maschio, se femmina
“Aspirante Dama” e la sua investitura avverrà nella
Cerimonia di Investitura che si terrà o nel periodo
dell’ottavario della Natività di Maria o nel periodo di
Pasqua.
Fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il Gran Maestro ha
facoltà, sentito il parere vincolante del Consiglio di
Disciplina, di ammettere all’Associazione dei Cavalieri della
Madonna del Sacro Cingolo, col titolo onorifico di “Cavaliere
Onorario” se uomo, o di “Dama Onoraria” se donna,
chiunque si sia eccezionalmente distinto con comprovati atti o azioni
accrescenti la conoscenza del Sacro Cingolo in tutti i suoi aspetti.
Coloro che sono riconosciuti come Aspiranti o Novizie, non sono
considerati iscritti e non godono dei diritti dei medesimi.
Dell’Associazione ne riconoscono le sue strutture e il presente
Statuto e si impegnano a rispettare le norme di comportamento
richieste, come dai/lle medesimi/e sottoscritto al momento della
presentazione della Domanda di Ammissione.
Articolo 5 - Gradi dei soci
I gradi dei membri dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sono così ripartiti:
1. “Magnifico”; attribuibile solo al Gran Maestro.
2. “Grand’Ufficiale
d’Eccellenza”; attribuibile ad un numero massimo di 12
Cavalieri e Dame.
3. “Grand’Ufficiale”; attribuibile ad un numero massimo di 24 Cavalieri e Dame.
4. “Ufficiale”;
5. “Cavaliere Scelto” e “Dama Scelta”.
6. “Cavaliere” e “Dama”
7. “Aspirante Cavaliere” e “Aspirante Dama”
8. “Novizio” e “Novizia”
Pur essendo riconosciuti come gradi, non sono riconosciuti come
iscritti i/le Novizi/e e gli/le Aspiranti La gerarchia dei gradi
è discendente dal grado “Magnifico” al grado
“Novizio” e “Novizia”.
Articolo 6 - Promozioni Ordinarie
Visto e fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, ogni
socio può essere promosso al grado superiore dopo dieci anni di
permanenza in un medesimo grado. La promozione verrà celebrata
in una delle cerimonie di cui al comma 3 dell’articolo 4 del
presente Statuto. Le promozioni ordinarie non sono applicabili ai fini
della promozione ai gradi “Grand’Ufficiale”,
“Grand’Ufficiale d’Eccellenza” e
“Magnifico”.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di
Disciplina, di propria iniziativa o su istanza di almeno sei soci
può non ammettere il socio alla promozione con apposita delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma
precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a
decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al comma due del presente articolo, il socio
condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro,
entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna.
Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il
socio ricorrente è un membro del Direttivo, competente a
decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina.
Articolo 7 - Promozioni di Merito
Su proposta di almeno sei soci, diversi dal socio candidato, o su
proposta del Gran Maestro, il Consiglio di Disciplina, con apposita
delibera, può ammettere ad un qualsiasi grado superiore, anche
in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto,
il socio che si sia particolarmente distinto con comprovate azioni
accrescenti l’onore dell’Associazione e del socio stesso.
Le promozioni di merito non sono applicabili ai fini della promozione
al grado “Magnifico”.
Se il socio candidato alla promozione è un membro del Consiglio
di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo, con
delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
Le promozioni di cui al presente articolo verranno celebrate in una
delle cerimonie di cui al comma 3 dell’articolo 4 del presente
Statuto.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di
Disciplina, su istanza di almeno sei socio, può annullare le
promozioni di cui al comma 1 del presente articolo, con apposita
delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma
precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a
decidere è il Direttivo, con delibera approvata a maggioranza
assoluta dei presenti.
Contro le delibere di cui ai due commi precedenti, il socio condannato
può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese
dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso
decide il Gran Maestro con delibera non impugnabile.
Articolo 8 - Retrocessioni di Grado, Sospensioni ed Espulsioni
Per mancato rispetto del presente Statuto o per comportamento lesivo
dell’onore dell’Associazione, su istanza di almeno sei soci
o di propria iniziativa, il Consiglio di Disciplina può, con
apposita delibera, condannare un socio, secondo la gravità, a
retrocessione ad un qualsiasi grado inferiore, oppure alla sospensione
dall’Associazione per un periodo minimo di tre mesi e massimo di
dodici mesi, oppure all’espulsione definitiva
dall’Associazione.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma
precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a
decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al precedente comma, il socio condannato
può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese
dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso
decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio
condannato è un membro del Direttivo, competente a decidere il
ricorso è il Consiglio di Disciplina. Se sottoposto a giudizio o
condannato è il Gran Maestro, competente a decidere la condanna
e il ricorso è il Congresso Generale.
Articolo 9 - Le Uniformi
Nelle cerimonie ufficiali e in tutte le occasioni decise dal Direttivo,
ogni socio dovrà indossare l’uniforme
dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal “Libro:
Regolamento delle Uniformi” facente parte delle
“Leges” (raccolta dei: codici, regolamenti, ecc) al quale
si rimanda.
Articolo 10 - Cessazioni
Un socio cessa di essere parte dell’Associazione per:
a) causa di morte;
b) perdita delle facoltà mentali comprovate da certificazione medica;
c) definitiva espulsione di cui all’articolo 8 del presente Statuto;
d) dimissioni volontarie.
Per le cessazioni di cui alle lettere a e b del presente articolo, il
socio cessante mantiene il titolo di “Cavaliere della Madonna del
Sacro Cingolo” per i maschi e il titolo di “Dama della
Madonna del Sacro Cingolo” per le femmine.
Articolo 11 - Soci Fondatori
Sono soci fondatori i soci che hanno ideato e costituito
l’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo e
hanno redatto e sottoscritto il presente Statuto.
Ad ogni socio fondatore viene attribuito il grado “Ufficiale” e il titolo di “Fondatore”.
Cinque di essi, per elezione da tenersi secondo quanto stabilito
dall’articolo 14 del presente Statuto, sono membri del Consiglio
di Disciplina.
Articolo 12 - Organizzazione interna
Sono organi interni dell’Associazione:
1. Gran Maestro.
2. Consiglio di Disciplina.
3. Direttivo.
4. Il Congresso Generale.
Articolo 13 - Gerarchia delle norme dell’associazione
All’interno dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna
del Sacro Cingolo, è stabilita una gerarchia inerente le norme
interne. Tale gerarchia tiene conto dell’Organo che emana, per la
loro importanza a livello organizzativo e per l’effetto nel
tempo. Esse sono, come segue nel comma seguente, così: ordinate
in modo decrescente, definite e attribuite per competenza.
I. “Statuto” la sua competenza spetta al Congresso Generale unico organo competente a modificarlo;
II. “Leges” insieme di codici che
regola l’organizzazione in ogni suo aspetto anch’esse di
competenza del Congresso Generale.
III. “Sentenze” di competenza del
Consiglio di Disciplina e “Magisteri” documenti ufficiali
del Gran Maestro, le cui competenze potranno essere regolamentate nelle
“Leges” tranne che per quanto riguarda “Insindacabile
Magistero” attribuito al Gran Maestro stesso, come da Statuto per
le benemerenze.
IV. “Direttive” di competenza del
Direttivo in merito alle materie di competenza dei suoi componenti di
cui all’art.17. Hanno caratteristica temporanea e organizzativa
ordinaria, potranno essere definite nello specifico nelle
“Leges” o per carattere temporaneo d’urgenza per
“Magistero”.
Articolo 14 - Gran Maestro dell’Associazione
Il Gran Maestro è il socio con il più alto grado
nell’Associazione. Rappresenta l’Associazione e i soci nei
rapporti con l’esterno e ha la rappresentanza legale e
processuale dell’Associazione. Al Gran Maestro spetta la firma di
atti e provvedimenti che impegnano l’Associazione verso i terzi.
Controfirma per approvazione le “Direttive” del Direttivo che altrimenti non hanno efficacia .
Viene eletto dall’Assemblea Generale, con voto segreto e secondo
le norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica
cinque anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato.
La carica di Gran Maestro è incompatibile con qualsiasi altra
carica, fatte salve quelle che gli sono espressamente attribuite dal
presente Statuto.
In caso d'assenza o d'impedimento temporaneo del Gran Maestro, il
Governatore ne assume le funzioni. In caso di dimissioni del Gran
Maestro o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti
il proprio incarico, il Governatore convoca il Congresso Generale
straordinario per l’elezione del nuovo Gran Maestro, nei modi
stabiliti dal presente articolo.
Al Gran Maestro spettano, con suo “Insindacabile
Magistero”, la costituzione di benemerenze e la loro concessione,
ai Cavalieri e Dame meritevoli.
Articolo 15 - Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina si compone di cinque membri, detti
Consiglieri, eletti dal Congresso Generale con voto segreto e secondo
le norme del diritto canonico. Il Cancelliere del Direttivo partecipa
alle sedute del Consiglio di Disciplina in qualità di membro
esterno, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 14 del
presente Statuto, il Consiglio di Disciplina resta in carica cinque
anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Nel caso di dimissioni di un Consigliere o d'impossibilità
definitiva di questo a portare avanti il proprio incarico, il Consiglio
di disciplina continua la sua attività per un massimo di tre
mesi dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni di
tutti i Consiglieri nei modi previsti.
Nella prima riunione del Consiglio Di Disciplina i suoi Consiglieri
eleggono il Primo Consigliere il quale presiede le riunioni, coordina i
lavori dell’organo disciplinare e ne è il portavoce.
Il Consiglio di Disciplina è titolare di tutte le competenze e
poteri che gli sono attribuiti dal: presente Statuto, dalle
“Leges”, o da “Magisteri”Il Consiglio di
Disciplina non può attribuirsi compiti con proprie
“Sentenze”.
Il Consiglio di Disciplina si riunisce, sempre in unica convocazione,
almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente
del medesimo lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta
almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di
questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente
designato da colui che presiede la riunione Il verbale è
sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Disciplina e dal
Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo.
Le riunioni del Consiglio di Disciplina sono indette dal suo Presidente
mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo
più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in caso
d'assenza temporanea di questi, dal più alto in grado, o, a
parità di grado, dal più anziano tra i presenti o da chi
ne fa le veci.
Il Consiglio di Disciplina delibera a maggioranza assoluta dei
presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del
Consiglio di Disciplina.
Articolo 16 - Elezione e formazione del Direttivo
Il Direttivo è formato da cinque membri eletti
dall’Assemblea Generale, eletto con voto segreto e secondo le
norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica tre
anni, detto periodo viene definito “mandato”, ed i suoi
membri sono rieleggibili per più “mandati”.
2)Il Direttivo ha il compito di gestire e coordinare tutte le attività dell’Associazione.
Il Direttivo è costituito da:
1. Governatore.
2. Cancelliere.
3. Tesoriere.
4. Cerimoniere.
5. Archivista
E’ nominato Governatore il membro del Direttivo risultato primo degli eletti secondo le norme del diritto canonico.
Il Governatore, nella prima seduta dopo la costituzione del
Direttivo, procede alla nomina, tra i suoi componenti, delle
altre cariche. Tali cariche, salvo sostituzione del Governatore per sue
dimissioni o impedimento, sono fisse per tutto il “mandato”
del Direttivo.
Il Direttivo è inoltre titolare di tutti le competenze e poteri
che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dalle
“Leges”.
In caso d'assenza o d'impedimento perduranti del Governatore, il
Cancelliere ne assume le funzioni; in caso di dimissioni del
Governatore o d'impossibilità definitiva di questi a portare
avanti
il proprio incarico, il Cancelliere convoca il Consiglio Direttivo per
la reintegrazione numerica di questo mediante cooptazione del primo dei
non eletti tenendo presente le norme di elezione stabilita dal diritto
canonico. Il Consiglio Direttivo reintegrato procede alla nomina del
nuovo Governatore ai sensi del III comma del presente articolo.
Quando, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, vengano a mancare uno
o due componenti, il Governatore dispone quanto necessario per la
reintegrazione numerica del Direttivo mediante cooptazione del
primo ed eventualmente del secondo dei non eletti tenendo
presente le norme di elezione stabilita dal diritto canonico.
Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei
Consiglieri, il Governatore o, in caso d'assenza o d'impedimento
perduranti di questi, il Gran Maestro convoca il Congresso Generale
straordinario per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
Articolo 17 - Altri componenti il direttivo e la sua organizzazione
Il Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una
volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Governatore lo ritenga
necessario o quando gliene facciano richiesta almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di
questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente
designato dal Governatore. Il verbale è sottoscritto dal
Governatore e dal Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di
quest'ultimo.
Le riunioni del Direttivo sono indette dal Governatore mediante
convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più
rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la
maggioranza dei componenti il Direttivo e sono presiedute dal
Governatore o, in caso d'assenza di questi, dal Cancelliere o, in
mancanza anche di questi, da un membro designato dai presenti.
Il Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore.
Il Cancelliere svolge funzioni di segretario, di sostituto del
Governatore ed è membro esterno di diritto del Consiglio di
Disciplina. Può nominare alcuni collaboratori, sentito il parere
vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di costituire un ufficio di
Segreteria per lo svolgimento delle relative attività.
Il Tesoriere amministra le finanze, redige e cura i libri contabili e
rende notizia del proprio operato al Direttivo. Può nominare
alcuni collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro,
con lo scopo di costituire un ufficio di Tesoreria per lo svolgimento
delle relative attività.
Il Cerimoniere ha il compito di coordinare ed organizzare
l’allestimento d’ogni cerimonia e cura l’eventuale
Regolamento del Cerimoniale. Può nominare alcuni collaboratori,
sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di
costituire un ufficio per le Cerimonie per lo svolgimento delle
relative attività.
L’Archivista ha il compito di coordinare ed organizzare e gestire
i relativi archivi interni dell’Associazione suddivisi in tre
materie: Segreteria, Tesoreria, Cerimonie. Può nominare alcuni
collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo
scopo di costituire un ufficio per gli Archivi per lo svolgimento delle
relative attività.
Articolo 18 - Congresso Generale
Il Congresso Generale è composto da tutti i soci, tutti con
diritto d'intervento e di voto; viene convocata in via ordinaria almeno
una volta all'anno.
Il Congresso Generale può, inoltre, essere convocato per
iniziativa del Gran Maestro, tanto in sede ordinaria quanto
straordinaria, e il Gran Maestro s’impegna a convocalo o ne
è obbligato nei seguenti casi:
a) quando si deve, per fine del suo mandato previsto
nei singoli articoli o per dimissioni, procedere ad elezione di uno
degli organi collegiali, o del membro dimissionario del medesimo,
dell’Associazione di cui all’art. 12 del presente Statuto
b) Per decisione del Direttivo di inoltrare richiesta al Gran Maestro;
c) Su richiesta, inoltrata al Gran Maestro, di almeno un terzo dei soci;
d) n tutti i casi previsti dal presente Statuto e dal
“Legis”che obbligano il Gran Maestro alla convocazione.
Il Congresso Generale è titolare di tutti le competenze e poteri
che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
Il Congresso Generale, tanto in sede ordinaria quanto in sede
straordinaria, è convocato a cura del Governatore con avviso
scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ad ogni socio mediante
lettera almeno venti giorni prima della data fissata; in casi
d’urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a
dieci giorni e la convocazione effettuata con il mezzo più
rapido ed idoneo.
Il Congresso Generale in sede ordinaria è regolarmente
costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la
metà più uno dei soci; in seconda convocazione, un'ora
dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei
soci presenti.il Congresso Generale in sede straordinaria è
validamente costituito in unica convocazione con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci.
È ammesso l'intervento e il voto per delega da conferirsi per
iscritto ad altro socio; ogni socio può assumere una sola delega.
Il Congresso Generale è presieduto dal Gran Maestro o, in caso
di sua assenza o giustificato impedimento, dal Governatore o, in
assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Congresso Generale sono redatti dal
Cancelliere in carica o, in sua assenza e per quella sola convocazione,
da persona scelta dal Presidente del Congresso tra i presenti.
Il Congresso Generale in riunione, sia ordinaria sia straordinaria,
delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza
assoluta dei voti validamente espressi, salvo maggioranze diverse
espressamente stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
Il Congresso Le deliberazioni prese in conformità allo statuto
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal
voto.
Il Congresso vota normalmente per alzata di mano; quando lo Statuto lo
preveda, o su decisione motivata del Presidente del Congresso e per
argomenti di particolare delicatezza la votazione può essere
effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente del Congresso
sceglie due scrutatori fra i presenti.
Articolo 19 - Finanze
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto d'ammissione al Noviziato nella misura fissata dal Direttivo;
b) dagli eventuali contributi annui ordinari, da
stabilirsi ogni anno dal Direttivo. I contributi ordinari devono essere
pagati in unica soluzione entro la data stabilita annualmente dal
Direttivo;
c) da versamenti volontari dei soci;
d) da contributi d’istituzioni religiose, di
pubbliche amministrazioni, d’istituti di credito o di persone
fisiche o giuridiche;
e) da donazioni o lasciti di terzi o di soci.
Articolo 20 - Modifiche allo Statuto
Per le modifiche al presente Statuto si applica il seguente iter:
1. Proposta di modifica: può essere presentata
da almeno un terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci. La
proposta va presentata al Consiglio di Disciplina.
2. Il Consiglio di Disciplina valuta la proposta di
modifica e delibera l’approvazione. Se il Consiglio di Disciplina
non approva la proposta, l’iter si interrompe e la proposta non
potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui
è stata respinta. Se il Consiglio approva la proposta, il Gran
Maestro, entro due settimane dall’approvazione, la rende
pubblica, portandola a conoscenza di tutti i soci con il mezzo
più idoneo.
3. Trascorsi trenta giorni dall’approvazione,
il Gran Maestro convoca il Congresso Generale, in forma straordinaria.
Congresso Generale delibera sulla proposta di modifica a maggioranza di
due terzi dei voti validamente espressi. Se il Congresso Generale non
approva la proposta, l’iter si interrompe e la proposta non
potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui
è stata respinta. Se il Congresso Generale approva la proposta,
il Gran Maestro disporrà quanto necessario per la pubblicazione,
con il mezzo più idoneo per portare a conoscenza di tutti i
soci, il testo dello Statuto modificato.
E’ previsto che se le modifiche approvate, riguarderanno gli
articoli 1 e 2, tutti gli iscritti dovranno riconfermare per iscritto,
entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, la
propria adesione all’Ass. dei Cav. Della Madonna del Sacro
Cingolo. Coloro che non faranno pervenire tale dichiarazione saranno
considerati dimissionari.
Articolo 21 - Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo ha
durata dalla data dell'atto costitutivo fino a tempo indeterminato.
Può essere presentata proposta di scioglimento da almeno un
terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci; la proposta
seguirà lo stesso iter di cui all’articolo 18 del presente
Statuto, da ripetersi due volte.
Se il Congresso Generale non approva la proposta, l’iter si
interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di
dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se il Congresso
Generale approva la proposta, lo stesso Congresso Generale,
contestualmente all’approvazione, designa uno o più
liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla
liquidazione deve essere devoluto alla Diocesi di Prato.
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