Il nostro Statuto


Articolo 1 - Istituzione
Il giorno 5 del mese di settembre dell’anno 2004 viene istituita l’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, nella forma d’associazione privata di fedeli, senza scopo di lucro, a norma dei Canoni 298 e seguenti del Diritto Canonico.

Articolo 2 - Principi Fondamentali
L’Associazione si fonda sui seguenti principi e scopi:
1.    Vigilare e proteggere la reliquia del Sacro Cingolo, nei giorni in cui si svolge la cerimonia dell’Ostensione, e ogni volta che la presenza dei “Cavalieri” e delle “Dame” sia necessaria a tale scopo.
2.    Conservare e divulgare la storia e gli alti valori della reliquia mariana.
3.    Rafforzare nei suoi membri i principi e la pratica della vita cristiana, con particolare riferimento al culto e all’insegnamento mariano.
4.    Estraneità a qualsiasi movimento, partito, o manifestazione di carattere politico.

Articolo 3 - Consigliere spirituale
Ai sensi del Canone 324 del Diritto Canonico, l’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sceglie di avvalersi di un Consigliere Spirituale.
Il Consigliere Spirituale viene nominato dal Vescovo della Diocesi di Prato scegliendo tra un minimo di cinque sacerdoti, esercitanti legittimamente il ministero nella Diocesi di Prato, indicati dall’Assemblea Generale, che verrà appositamente convocata ogni volta che sarà necessario ai fini del presente articolo.
Il Consigliere Spirituale, all’atto della nomina da parte del Vescovo, diviene membro di diritto dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, col grado di “Ufficiale”.
Le domande d’ammissione dovranno essere presentate anche in copia al Consigliere Spirituale, che può esercitare il suo veto all’approvazione in merito alla domanda presentata per non veridicità della stessa.
Ad esso è affidata la cura e la preparazione spirituale di tutti i soci tramite lezioni periodiche, incontri e preparazione approfondita dei tutori.
Il Consigliere Spirituale può, a sua discrezione con il benestare del Vescovo, avvalersi dell’aiuto di due sacerdoti in qualità di Confessori, esercitanti legittimamente il ministero nella Diocesi di Prato.

Articolo 4 - Ammissione all’Associazione e Noviziato
Possono entrare a far parte dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età, che abbiano fedina penale immacolata, che siano di fede cattolica, che abbiano ricevuto il sacramento della Santa Cresima e che osservino nella vita una condotta moralmente e cristianamente esemplare.
La domanda d’ammissione, avallata da un/a Cavaliere o Dama presentatore/rice, deve essere vagliata dal Consiglio di Disciplina. Nel caso in cui la domanda d’ammissione venga respinta, la stessa non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Nel caso in cui la domanda d’ammissione venga approvata, il Consiglio di Disciplina, contestualmente all’ammissione, ammetterà il candidato al periodo di Noviziato, ne stabilirà la durata e nominerà un Precettore al quale verrà affidato il candidato.
Il periodo di Noviziato inizia in occasione di una delle cerimonie di Promozione, che si svolgono in concomitanza con una delle cerimonie ordinarie dell’Ostensione del Sacro Cingolo: Natività di Maria; Natale; Pasqua; Primo Maggio; Assunzione di Maria.
Il periodo di Noviziato avrà una durata minima di sei mesi e massima di dodici mesi, tale periodo sarà stabilito contestualmente all’ammissione al noviziato del candidato; se ciò non fosse il periodo è stabilito d’ufficio nella durata massima. Alla conclusione di detto periodo, il Consiglio di Disciplina delibera sull’ammissione del/la Novizio/a all’Investitura, sentito il precettore. Nel caso in cui il novizio non venga ammesso all’Investitura, egli continuerà il periodo di noviziato fino a che non gli sia riconosciuta l’ammissione suddetta. Nel caso in cui venga ammesso all’Investitura, il/la Novizio/a sarà detto “Aspirante Cavaliere” se maschio, se femmina “Aspirante Dama” e la sua investitura avverrà nella Cerimonia di Investitura che si terrà o nel periodo dell’ottavario della Natività di Maria o nel periodo di Pasqua.
Fatto salvo quanto stabilito dal presente Statuto, il Gran Maestro ha facoltà, sentito il parere vincolante del Consiglio di Disciplina, di ammettere all’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, col titolo onorifico di “Cavaliere Onorario” se uomo, o di “Dama Onoraria” se donna, chiunque si sia eccezionalmente distinto con comprovati atti o azioni accrescenti la conoscenza del Sacro Cingolo in tutti i suoi aspetti.
Coloro che sono riconosciuti come Aspiranti o Novizie, non sono considerati iscritti e non godono dei diritti dei medesimi. Dell’Associazione ne riconoscono le sue strutture e il presente Statuto e si impegnano a rispettare le norme di comportamento richieste, come dai/lle medesimi/e sottoscritto al momento della presentazione della Domanda di Ammissione.

Articolo 5 - Gradi dei soci
I gradi dei membri dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo sono così ripartiti:
1.    “Magnifico”; attribuibile solo al Gran Maestro.
2.    “Grand’Ufficiale d’Eccellenza”; attribuibile ad un numero massimo di 12 Cavalieri e Dame.
3.    “Grand’Ufficiale”; attribuibile ad un numero massimo di 24 Cavalieri e Dame.
4.    “Ufficiale”;
5.    “Cavaliere Scelto” e “Dama Scelta”.
6.    “Cavaliere” e “Dama”
7.    “Aspirante Cavaliere” e “Aspirante Dama”
8.    “Novizio” e “Novizia”
Pur essendo riconosciuti come gradi, non sono riconosciuti come iscritti i/le Novizi/e e gli/le Aspiranti La gerarchia dei gradi è discendente dal grado “Magnifico” al grado “Novizio” e “Novizia”.

Articolo 6 - Promozioni Ordinarie
Visto e fatto salvo quanto stabilito dal precedente articolo, ogni socio può essere promosso al grado superiore dopo dieci anni di permanenza in un medesimo grado. La promozione verrà celebrata in una delle cerimonie di cui al comma 3 dell’articolo 4 del presente Statuto. Le promozioni ordinarie non sono applicabili ai fini della promozione ai gradi “Grand’Ufficiale”, “Grand’Ufficiale d’Eccellenza” e “Magnifico”.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Disciplina, di propria iniziativa o su istanza di almeno sei soci può non ammettere il socio alla promozione con apposita delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al comma due del presente articolo, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio ricorrente è un membro del Direttivo, competente a decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina.

Articolo 7 - Promozioni di Merito
Su proposta di almeno sei soci, diversi dal socio candidato, o su proposta del Gran Maestro, il Consiglio di Disciplina, con apposita delibera, può ammettere ad un qualsiasi grado superiore, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 5 e 6 del presente Statuto, il socio che si sia particolarmente distinto con comprovate azioni accrescenti l’onore dell’Associazione e del socio stesso. Le promozioni di merito non sono applicabili ai fini della promozione al grado “Magnifico”.
Se il socio candidato alla promozione è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
Le promozioni di cui al presente articolo verranno celebrate in una delle cerimonie di cui al comma 3 dell’articolo 4 del presente Statuto.
In casi di particolare e comprovata gravità, il Consiglio di Disciplina, su istanza di almeno sei socio, può annullare le promozioni di cui al comma 1 del presente articolo, con apposita delibera.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo, con delibera approvata a maggioranza assoluta dei presenti.
Contro le delibere di cui ai due commi precedenti, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Gran Maestro con delibera non impugnabile.

Articolo 8 - Retrocessioni di Grado, Sospensioni ed Espulsioni
Per mancato rispetto del presente Statuto o per comportamento lesivo dell’onore dell’Associazione, su istanza di almeno sei soci o di propria iniziativa, il Consiglio di Disciplina può, con apposita delibera, condannare un socio, secondo la gravità, a retrocessione ad un qualsiasi grado inferiore, oppure alla sospensione dall’Associazione per un periodo minimo di tre mesi e massimo di dodici mesi, oppure all’espulsione definitiva dall’Associazione.
Se il socio sottoposto a giudizio per i motivi di cui al comma precedente è un membro del Consiglio di Disciplina, competente a decidere è il Direttivo.
Contro le delibere di cui al precedente comma, il socio condannato può presentare ricorso motivato al Gran Maestro, entro un mese dal giorno della votazione della delibera di condanna. Sul ricorso decide il Direttivo con delibera non impugnabile. Se il socio condannato è un membro del Direttivo, competente a decidere il ricorso è il Consiglio di Disciplina. Se sottoposto a giudizio o condannato è il Gran Maestro, competente a decidere la condanna e il ricorso è il Congresso Generale.

Articolo 9 - Le Uniformi
Nelle cerimonie ufficiali e in tutte le occasioni decise dal Direttivo, ogni socio dovrà indossare l’uniforme dell’Associazione, secondo quanto stabilito dal “Libro: Regolamento delle Uniformi” facente parte delle “Leges” (raccolta dei: codici, regolamenti, ecc) al quale si rimanda.

Articolo 10 - Cessazioni
Un socio cessa di essere parte dell’Associazione per:
a)    causa di morte;
b)    perdita delle facoltà mentali comprovate da certificazione medica;
c)    definitiva espulsione di cui all’articolo 8 del presente Statuto;
d)    dimissioni volontarie.
Per le cessazioni di cui alle lettere a e b del presente articolo, il socio cessante mantiene il titolo di “Cavaliere della Madonna del Sacro Cingolo” per i maschi e il titolo di “Dama della Madonna del Sacro Cingolo” per le femmine.

Articolo 11 - Soci Fondatori
Sono soci fondatori i soci che hanno ideato e costituito l’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo e hanno redatto e sottoscritto il presente Statuto.
Ad ogni socio fondatore viene attribuito il grado “Ufficiale” e il titolo di “Fondatore”.
Cinque di essi, per elezione da tenersi secondo quanto stabilito dall’articolo 14 del presente Statuto, sono membri del Consiglio di Disciplina.

Articolo 12 - Organizzazione interna
Sono organi interni dell’Associazione:
1.    Gran Maestro.
2.    Consiglio di Disciplina.
3.    Direttivo.
4.    Il Congresso Generale.


Articolo 13 - Gerarchia delle norme dell’associazione
All’interno dell’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo, è stabilita una gerarchia inerente le norme interne. Tale gerarchia tiene conto dell’Organo che emana, per la loro importanza a livello organizzativo e per l’effetto nel tempo. Esse sono, come segue nel comma seguente, così: ordinate in modo decrescente, definite e attribuite per competenza.
I.    “Statuto” la sua competenza spetta al Congresso Generale unico organo competente a modificarlo;
II.     “Leges” insieme di codici che regola l’organizzazione in ogni suo aspetto anch’esse di competenza del Congresso Generale.
III.    “Sentenze” di competenza del Consiglio di Disciplina e “Magisteri” documenti ufficiali del Gran Maestro, le cui competenze potranno essere regolamentate nelle “Leges” tranne che per quanto riguarda “Insindacabile Magistero” attribuito al Gran Maestro stesso, come da Statuto per le benemerenze.
IV.    “Direttive” di competenza del Direttivo in merito alle materie di competenza dei suoi componenti di cui all’art.17. Hanno caratteristica temporanea e organizzativa ordinaria, potranno essere definite nello specifico nelle “Leges” o per carattere temporaneo d’urgenza per “Magistero”.

Articolo 14 - Gran Maestro dell’Associazione
Il Gran Maestro è il socio con il più alto grado nell’Associazione. Rappresenta l’Associazione e i soci nei rapporti con l’esterno e ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione. Al Gran Maestro spetta la firma di atti e provvedimenti che impegnano l’Associazione verso i terzi.
Controfirma per approvazione le “Direttive” del Direttivo che altrimenti non hanno efficacia .
Viene eletto dall’Assemblea Generale, con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica cinque anni ed è rieleggibile soltanto per un secondo mandato.
La carica di Gran Maestro è incompatibile con qualsiasi altra carica, fatte salve quelle che gli sono espressamente attribuite dal presente Statuto.
In caso d'assenza o d'impedimento temporaneo del Gran Maestro, il Governatore ne assume le funzioni. In caso di dimissioni del Gran Maestro o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti il proprio incarico, il Governatore convoca il Congresso Generale straordinario per l’elezione del nuovo Gran Maestro, nei modi stabiliti dal presente articolo.
Al Gran Maestro spettano, con suo “Insindacabile Magistero”, la costituzione di benemerenze e la loro concessione, ai Cavalieri e Dame meritevoli.

Articolo 15 - Consiglio di Disciplina
Il Consiglio di Disciplina si compone di cinque membri, detti Consiglieri, eletti dal Congresso Generale con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico. Il Cancelliere del Direttivo partecipa alle sedute del Consiglio di Disciplina in qualità di membro esterno, senza diritto di voto e con funzioni di segretario.
Fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 dell’articolo 14 del presente Statuto, il Consiglio di Disciplina resta in carica cinque anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.
Nel caso di dimissioni di un Consigliere o d'impossibilità definitiva di questo a portare avanti il proprio incarico, il Consiglio di disciplina continua la sua attività per un massimo di tre mesi dopodiché si dovrà procedere a nuove elezioni di tutti i Consiglieri nei modi previsti.
Nella prima riunione del Consiglio Di Disciplina i suoi Consiglieri eleggono il Primo Consigliere il quale presiede le riunioni, coordina i lavori dell’organo disciplinare e ne è il portavoce.
Il Consiglio di Disciplina è titolare di tutte le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal: presente Statuto,  dalle “Leges”, o da “Magisteri”Il Consiglio di Disciplina non può attribuirsi compiti con proprie “Sentenze”.
Il Consiglio di Disciplina si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Presidente del medesimo lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato da colui che presiede la riunione Il verbale è sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Disciplina e dal Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo.
Le riunioni del Consiglio di Disciplina sono indette dal suo Presidente mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei consiglieri e sono presiedute dal presidente o, in caso d'assenza temporanea di questi, dal più alto in grado, o, a parità di grado, dal più anziano tra i presenti o da chi ne fa le veci.
Il Consiglio di Disciplina delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Disciplina.

Articolo 16 - Elezione e formazione del Direttivo
Il Direttivo è formato da cinque membri eletti dall’Assemblea Generale, eletto con voto segreto e secondo le norme del diritto canonico, tra i soci candidati. Resta in carica tre anni, detto periodo viene definito “mandato”, ed i suoi membri sono rieleggibili per più “mandati”.
2)Il Direttivo ha il compito di gestire e coordinare tutte le attività dell’Associazione.
Il Direttivo è costituito da:
1.    Governatore.
2.    Cancelliere.
3.    Tesoriere.
4.    Cerimoniere.
5.    Archivista
E’ nominato Governatore il membro del Direttivo risultato primo degli eletti secondo le norme del diritto canonico.
Il Governatore, nella prima seduta dopo la costituzione del Direttivo,  procede alla nomina, tra i suoi componenti, delle altre cariche. Tali cariche, salvo sostituzione del Governatore per sue dimissioni o impedimento, sono fisse per tutto il “mandato” del Direttivo.
Il Direttivo è inoltre titolare di tutti le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e  dalle “Leges”.
In caso d'assenza o d'impedimento perduranti del Governatore, il Cancelliere ne assume le funzioni; in caso di dimissioni del Governatore o d'impossibilità definitiva di questi a portare avanti
il proprio incarico, il Cancelliere convoca il Consiglio Direttivo per la reintegrazione numerica di questo mediante cooptazione del primo dei non eletti tenendo presente le norme di elezione stabilita dal diritto canonico. Il Consiglio Direttivo reintegrato procede alla nomina del nuovo Governatore ai sensi del III comma del presente articolo.
Quando, per dimissioni o qualsiasi altro motivo, vengano a mancare uno o due componenti, il Governatore dispone quanto necessario per la reintegrazione numerica del Direttivo mediante cooptazione del primo  ed eventualmente del secondo dei non eletti tenendo presente le norme di elezione stabilita dal diritto canonico.
Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, il Governatore o, in caso d'assenza o d'impedimento perduranti di questi, il Gran Maestro convoca il Congresso Generale straordinario per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Altri componenti il direttivo e la sua organizzazione
Il Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta a bimestre e, comunque, ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario o quando gliene facciano richiesta almeno due componenti.
Il Cancelliere redige verbale di ogni riunione; in caso d'assenza di questi le sue funzioni sono svolte da un Consigliere appositamente designato dal Governatore. Il verbale è sottoscritto dal Governatore e dal Cancelliere o dall'estensore che fa le veci di quest'ultimo.
Le riunioni del Direttivo sono indette dal Governatore mediante convocazione di ciascun Consigliere effettuata con il mezzo più rapido. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei componenti il Direttivo e sono presiedute dal Governatore o, in caso d'assenza di questi, dal Cancelliere o, in mancanza anche di questi, da un membro designato dai presenti.
Il Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore.
Il Cancelliere svolge funzioni di segretario, di sostituto del Governatore ed è membro esterno di diritto del Consiglio di Disciplina. Può nominare alcuni collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di costituire un ufficio di Segreteria per lo svolgimento delle relative attività.
Il Tesoriere amministra le finanze, redige e cura i libri contabili e rende notizia del proprio operato al Direttivo. Può nominare alcuni collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di costituire un ufficio di Tesoreria per lo svolgimento delle relative attività.
Il Cerimoniere ha il compito di coordinare ed organizzare l’allestimento d’ogni cerimonia e cura l’eventuale Regolamento del Cerimoniale. Può nominare alcuni collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di costituire un ufficio per le Cerimonie per lo svolgimento delle relative attività.
L’Archivista ha il compito di coordinare ed organizzare e gestire i relativi archivi interni dell’Associazione suddivisi in tre materie: Segreteria, Tesoreria, Cerimonie. Può nominare alcuni collaboratori, sentito il parere vincolante del Gran Maestro, con lo scopo di costituire un ufficio per gli Archivi per lo svolgimento delle relative attività.

Articolo 18 - Congresso Generale
Il Congresso Generale è composto da tutti i soci, tutti con diritto d'intervento e di voto; viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno.
Il Congresso Generale può, inoltre, essere convocato per iniziativa del Gran Maestro, tanto in sede ordinaria quanto straordinaria, e il Gran Maestro s’impegna a convocalo o ne è obbligato nei seguenti casi:
a)    quando si deve, per fine del suo mandato previsto nei singoli articoli o per dimissioni, procedere ad elezione di uno degli organi collegiali, o del membro dimissionario del medesimo, dell’Associazione di cui all’art. 12 del presente Statuto
b)    Per decisione del Direttivo di inoltrare richiesta al Gran Maestro;
c)    Su richiesta, inoltrata al Gran Maestro, di almeno un terzo dei soci;
d)    n tutti i casi previsti dal presente Statuto e dal “Legis”che obbligano il Gran Maestro alla convocazione.
Il Congresso Generale è titolare di tutti le competenze e poteri che gli sono attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti interni.
Il Congresso Generale, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, è convocato a cura del Governatore con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, inviato ad ogni socio mediante lettera almeno venti giorni prima della data fissata; in casi d’urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a dieci giorni e la convocazione effettuata con il mezzo più rapido ed idoneo.
Il Congresso Generale in sede ordinaria è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, un'ora dopo, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.il Congresso Generale in sede straordinaria è validamente costituito in unica convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
È ammesso l'intervento e il voto per delega da conferirsi per iscritto ad altro socio; ogni socio può assumere una sola delega.
Il Congresso Generale è presieduto dal Gran Maestro o, in caso di sua assenza o giustificato impedimento, dal Governatore o, in assenza anche di questi, da persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni del Congresso Generale sono redatti dal Cancelliere in carica o, in sua assenza e per quella sola convocazione, da persona scelta dal Presidente del Congresso tra i presenti.
Il Congresso Generale in riunione, sia ordinaria sia straordinaria, delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo maggioranze diverse espressamente stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti interni.
Il Congresso Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.
Il Congresso vota normalmente per alzata di mano; quando lo Statuto lo preveda, o su decisione motivata del Presidente del Congresso e per argomenti di particolare delicatezza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. In tal caso il Presidente del Congresso sceglie due scrutatori fra i presenti.

Articolo 19 - Finanze
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a)    dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto d'ammissione al Noviziato nella misura fissata dal Direttivo;
b)    dagli eventuali contributi annui ordinari, da stabilirsi ogni anno dal Direttivo. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro la data stabilita annualmente dal Direttivo;
c)    da versamenti volontari dei soci;
d)    da contributi d’istituzioni religiose, di pubbliche amministrazioni, d’istituti di credito o di persone fisiche o giuridiche;
e)    da donazioni o lasciti di terzi o di soci.

Articolo 20 - Modifiche allo Statuto
Per le modifiche al presente Statuto si applica il seguente iter:
1.    Proposta di modifica: può essere presentata da almeno un terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci. La proposta va presentata al Consiglio di Disciplina.
2.    Il Consiglio di Disciplina valuta la proposta di modifica e delibera l’approvazione. Se il Consiglio di Disciplina non approva la proposta, l’iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se il Consiglio approva la proposta, il Gran Maestro, entro due settimane dall’approvazione, la rende pubblica, portandola a conoscenza di tutti i soci con il mezzo più idoneo.
3.    Trascorsi trenta giorni dall’approvazione, il Gran Maestro convoca il Congresso Generale, in forma straordinaria. Congresso Generale delibera sulla proposta di modifica a maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi. Se il Congresso Generale non approva la proposta, l’iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se il Congresso Generale approva la proposta, il Gran Maestro disporrà quanto necessario per la pubblicazione, con il mezzo più idoneo per portare a conoscenza di tutti i soci, il testo dello Statuto modificato.

E’ previsto che se le modifiche approvate, riguarderanno gli articoli 1 e 2, tutti gli iscritti dovranno riconfermare per iscritto, entro sessanta giorni dall’approvazione delle modifiche, la propria adesione all’Ass. dei Cav. Della Madonna del Sacro Cingolo. Coloro che non faranno pervenire tale dichiarazione saranno considerati dimissionari.

Articolo 21 - Scioglimento dell’Associazione
L’Associazione dei Cavalieri della Madonna del Sacro Cingolo ha durata dalla data dell'atto costitutivo fino a tempo indeterminato. Può essere presentata proposta di scioglimento da almeno un terzo dei soci fondatori, o da un terzo dei soci; la proposta seguirà lo stesso iter di cui all’articolo 18 del presente Statuto, da ripetersi due volte.
Se il Congresso Generale non approva la proposta, l’iter si interrompe e la proposta non potrà essere ripresentata prima di dodici mesi dal giorno in cui è stata respinta. Se il Congresso Generale approva la proposta, lo stesso Congresso Generale, contestualmente all’approvazione, designa uno o più liquidatori determinandone i poteri; il netto risultante dalla liquidazione deve essere devoluto alla Diocesi di Prato.


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